ORARI DI APERTURA

Lo sportello legale dell'Ambasciata dei Diritti e l'osservatorio contro le discriminazioni sono in via Urbino, 18 - Ancona. Per appuntamenti o informazioni potete conotattarci scrivendo a ambasciata@glomeda.org

Lavoro: comunicazioni obbligatorie anche per i cittadini stranieri

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare datata 29 gennaio 2008 al fine di dare chiarimenti alle nuove procedure di comunicazione di avvio di rapporto di lavoro riguardanti anche i cittadini stranieri non comunitari a seguito dell'entrata in vigore l'11 gennaio 2008 del decreto interministeriale pubblicato sulla GU del 27 dicembre 2007.
Raccolta normative e circolari del ministero del lavoro
Modelli
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Lavoratori extracomunitari stagionali: al via dal prossimo 28 gennaio la procedura per registrarsi ed inviare la domanda di nulla osta

Si utilizzeranno le stesse modalità informatiche dei precedenti 'click days' dedicati ai lavoratori non stagionali.
A partire dal prossimo 1° febbraio, potranno essere presentate, esclusivamente con modalità informatiche, le domande di nulla osta per il lavoro stagionale per i cittadini extacomunitari. Le procedure per la registrazione degi utenti interessati e per l'invio delle domande saranno identiche a quelle utiilizzate per i
"click days" del dicembre scorso, dedicati ai lavoratori non stagionali.
L'accesso al sito web dedicato sarà possibile, solo per la registazione come utente, già a partire dalle ore 8,00 del 28 gennaio 2008, mentre per l'invio delle domande bisognerà attendere le ore 8,00 del 1° febbraio.
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Prorogato al 31 dicembre 2008 il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari

Prorogato fino al 31 dicembre 2008 il regime transitorio per l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari.
Lo prevede una circolare congiunta del ministero dell’Interno e del ministero della Solidarietà sociale.
In vista di una completa liberalizzazione del lavoro subordinato, il Governo ha prorogato il regime transitorio per l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari fino al 31 dicembre 2008. Lo prevede la circolare congiunta del ministero dell’Interno e della Solidarietà sociale n. 1 del 4 gennaio 2008. Per quanto riguarda le deroghe al regime per alcuni settori produttivi e alcune professionalità, pertanto, sono valide le modalità contenute nelle circolari congiunte del ministero dell’Interno e della Solidarietà sociale n. 2 del 28 dicembre 2006 e n. 3 del 3 gennaio 2007.


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Il clandestino fermato alla frontiera inottemperante all’ordine di allontanamento non commette reato

La sentenza - Un cittadino non comunitario ignora un decreto di "respingimento".
Ma un giudice di Ancona: per esserci reato occorreva l’ "espulsione"
.

Il caso nasce dalla storia di E.M., 25 anni, che dopo essere approdato clandestinamente sulle coste italiane, viene arrestato nel giugno 2007 per non aver rispettato l’ordine di allontanamento emesso dal Questore a seguito del decreto di respingimento.

Dopo essersi rivolto all'Ambasciata dei Diritti di Ancona, E.M. viene assistito nel corso del procedimento a suo carico dall'avvocato Paolo Cognini.
La tesi della difesa è che l’imputato non debba essere ritenuto penalmente responsabile del reato: in riferimento al decreto di respingimento, il legislatore omette di configurare il reato di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento.

Giovedì 8 novembre arriva la sentenza del Tribunale Penale di Ancona seguita dal deposito delle motivazioni il 5 dicembre: il giudice ha accolto la tesi difensiva ed ha assolto E.M. "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Gli articoli e gli approfondimenti a cura della Redazione marchigiana del Progetto MeltingPot Europa.

Per maggiori approfondimenti: www.meltingpot.org

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Nuove norme sul riconoscimento della qualifica di rifugiato a stranieri e apolidi

Entra in vigore il 19 gennaio il provvedimento di attuazione della direttiva comunitaria che fissa le norme minime di protezione internazionale

Entreranno in vigore il 19 gennaio 2008 le norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria.

E' stato in fatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2008 il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Nel provvedimento sono contenuti i requisiti di individuazione delle qualifiche di 'rifugiato' e 'persona ammissibile alla protezione sussidiaria':
- rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno;
- persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Sono altresì esclusi dal regime di protezione gli stranieri per i quali sussistano fondati motivi per ritenere che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; che abbiano commesso all'estero, prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi; che si siano resi colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite.


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Ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari per l'anno 2008

Pubblicato il decreto che anticipa le quote: 80.000 unità da ripartire tra regioni e province autonome a cura del ministero della Solidarietà sociale

La programmazione transitoria per i flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio italiano per l'anno 2008 è stata determinata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008.


La quota è di 80.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero della Solidarietà sociale e riguarda:

  • i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
  • i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.
Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 08 novembre 2007 Continua...

Ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari per l'anno 2008

Pubblicato il decreto che anticipa le quote: 80.000 unità da ripartire tra regioni e province autonome a cura del ministero della Solidarietà sociale

La programmazione transitoria per i flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio italiano per l'anno 2008 è stata determinata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008.

La quota è di 80.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero della Solidarietà sociale e riguarda:

  • i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
  • i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007 Continua...